Le
entità
controllate
sono
imprese
sulle
quali
la
Società
ha
il
diritto
di
esercitare,
direttamente
o
indirettamente,
il
controllo,
così
come
definito
dal
principio
IFRS
10
-
“Bilancio
Consolidato”.
In
particolare,
il
controllo
esiste
quando l’entità controllante contemporaneamente:
•
detiene il potere decisionale sull’entità partecipata;
•
ha il diritto a partecipare o è esposta ai risultati (positivi e negativi) variabili dalla partecipata;
•
ha
la
capacità
di
esercitare
il
potere
sulla
partecipata
in
modo
da
incidere
sull’ammontare
dei
propri
ritorni
economici.
L’evidenza
del
controllo
deve
essere
oggetto
di
verifica
continuativa
da
parte
della
Società,
finalizzata
a
individuare
tutti
i
fatti
o
le
circostanze
che
possano
implicare
una
variazione
in
uno
o
più
elementi
da
cui
dipende l’esistenza di un rapporto di controllo su una partecipata.
Una
joint
venture
è
un
joint
arrangement
nel
quale
le
parti
che
detengono
il
controllo
congiunto
hanno
diritti
sulle
attività
nette
dell’accordo
e,
quindi,
hanno
un’interessenza
sul
veicolo
societario
controllato
congiuntamente.
Un’entità
collegata
è
una
partecipata
in
cui
la
partecipante
detiene
un’influenza
notevole,
ovvero
il
potere
di
partecipare
alla
determinazione
delle
politiche
finanziarie
e
gestionali
della
partecipata,
senza
averne
tuttavia
il
controllo
o
il
controllo
congiunto.
Si
presume
che
la
partecipante
abbia
un’influenza
notevole
(a
meno
che
non
possa
essere
dimostrato
il
contrario)
se
essa
possiede,
direttamente
o
indirettamente
tramite
società
controllate, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili.
Le
imprese
controllate,
le
imprese
controllate
congiuntamente
con
altri
soci,
le
imprese
collegate
nonché
le
altre
partecipazioni
sono
distintamente
indicate
nell’allegato
“Imprese
e
partecipazioni
di
Italgas
S.p.A.
al
31
dicembre 2024”, che è parte integrante delle presenti note.
I
dividendi
sono
rilevati
alla
data
di
assunzione
della
delibera
da
parte
dell’Assemblea,
salvo
quando
non
sia
ragionevolmente
certa
la
cessione
delle
azioni
prima
dello
stacco
della
cedola.
I
dividendi
deliberati
da
società
controllate
o
joint
venture
sono
imputati
a
conto
economico
quando
deliberati,
anche
nel
caso
in
cui
derivino
dalla
distribuzione
di
riserve
di
utili
generatesi
antecedentemente
all’acquisizione
della
partecipazione.
La
distribuzione
di
tali
riserve
di
utili
rappresenta
un
evento
che
fa
presumere
una
perdita
di
valore
e,
pertanto,
comporta
la
necessità
di
verificare
la
recuperabilità
del
valore
di
iscrizione
della
partecipazione.
La
distribuzione
di
una
riserva
di
capitale
rappresenta
viceversa
un
rimborso
di
capitale,
senza
effetti
di
natura
economica.
Impairment test delle partecipazioni
In
presenza
di
specifici
indicatori
di
impairment,
il
valore
delle
partecipazioni
nelle
società
controllate
e
collegate, determinato sulla base del criterio del costo, è assoggettato a impairment test.
Esempi di indicatori di impairment sono i seguenti:
•
il
valore
di
libro
della
partecipazione
nel
bilancio
separato
eccede
il
valore
contabile
delle
attività
nette
della partecipata;
•
il
dividendo
distribuito
dalla
partecipata
eccede
il
totale
degli
utili
complessivi
della
società
partecipata
nell’esercizio al quale il dividendo si riferisce;
•
ci siano aspettative di risultati operativi significativamente decrescenti per gli anni futuri;
•
esistenza
di
variazioni
nell’ambiente
tecnologico,
di
mercato,
economico
o
normativo
nel
quale
la
partecipata
opera
che
possono
generare
effetti
economici
negativi
significativi
sui
risultati
della
società.
In
presenza
di
tali
indicatori,
la
recuperabilità
delle
partecipazioni
è
verificata
confrontando
il
valore
di
iscrizione
con
il
relativo
valore
recuperabile,
rappresentato
dal
maggiore
tra
il
fair
value
(al
netto
degli
oneri
di
dismissione)
e
il
valore
d’uso,
determinato
adottando
i
criteri
indicati
al
punto
“Riduzioni
di
valore
delle
partecipazioni” contenuto all’interno del paragrafo “5) Utilizzo di stime contabili”.
La
quota
di
pertinenza
della
partecipante
di
eventuali
perdite
della
partecipata,
eccedente
il
valore
di
iscrizione
della
partecipazione,
è
rilevata
in
un
apposito
fondo
nella
misura
in
cui
la
partecipante
è
impegnata
ad
adempiere ad obbligazioni legali o implicite della partecipata, o comunque, a coprirne le perdite.
Quando
vengono
meno
i
motivi
delle
svalutazioni
effettuate,
il
valore
di
iscrizione
delle
partecipazioni
valutate
al
costo
viene
ripristinato
nei
limiti
delle
svalutazioni
effettuate
con
l’imputazione
dell’effetto
a
conto
economico
alla voce “Proventi su partecipazioni”.